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Bonus Vacanze: dubbi, domande e risposte

  • Posted by fabiomanc
  • On 7 Luglio 2020
  • 0 Comments
  • bonus alberghi, bonus soggiorni, bonus vacanze, decreto rilancio, studio mancini, vacanze

Con la ripartenza delle attività economiche e il lento ritorno alla normalità post-Covid, la voglia di libertà e di vacanza è tanta e il c.d. “bonus vacanze” è il tema più gettonato di questo periodo di inizio estate.

Pur essendo chiari a tutti le caratteristiche e i tratti rilevanti del bonus, è necessario tuttavia approfondire alcuni aspetti particolari e chiarire i numerosi dubbi sorti all’indomani del varo di questa disposizione, che interessa milioni di famiglie.

Il bonus vacanze com’è noto, consiste in importo (di 150, 300 o 500 euro, a seconda che il nucleo familiare sia composto da 1, 2 o 3+persone) spendibile in Italia nelle strutture ricettive, compresi agriturismi e bed&breakfast, nel periodo 01/07/2020 –  31/12/2020.

L’unica condizione è che il nucleo familiare beneficiario del bonus abbia un indicatore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 40.000 euro; il bonus si sostanzia in un QR-Code generato dall’ applicazione “IO”, nella quale si accede con carta di identità elettronica o SPID.

Il QR-Code deve essere esibito al momento del pagamento alla struttura ricettiva scelta e dà diritto a:

a) sconto immediato nella misura dell’80% del costo del soggiorno;

b) detrazione dall’imposta sul reddito nella misura del  20% del costo del soggiorno.

Quindi se il soggiorno costerà ad esempio 700 euro e si possiede un bonus vacanze di 500 euro, si dovrà corrispondere all’albergatore solo 300 euro, ossia l’eccedenza sul bonus di 200 euro più 100 euro che saranno recuperati come detrazione.

Ma cos’altro è necessario sapere dopo essersi districati in questo piccolo labirinto burocratico (e) informatico? È possibile scoprirlo mediante le f.a.q. pubblicate di recente dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact):

1) Le strutture ricettive sono obbligate ad accettare il Bonus Vacanze?   

NO   –  Non sono obbligate, né esiste un sito ufficiale o nazionale delle strutture aderenti; è necessario accertarsi che le strutture accettino il bonus prima di prenotare.

2) Fra le strutture ricettive vi sono anche i B&B senza P.Iva o Case-vacanza di privati?

NO –  Le strutture interessate dal bonus sono esclusivamente imprese turistico-ricettive, compresi villaggi, ostelli, rifugi, affittacamere e simili, purché organizzati e gestiti in forma di impresa.

3) E’ possibile spendere il Bonus Vacanze in più soluzioni, ad esempio in due strutture diverse o in periodi differenti?   

NO   –  Il Bonus può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia.

4) È possibile utilizzare il Bonus presso gli stabilimenti balneari per l’affitto stagionale di un ombrellone, oppure per pagare traghetti o aerei?

NO – non può essere “speso” per pagare l’abbonamento agli stabilimenti balneari, né per acquistare i biglietti di treni, aerei o traghetti verso la località prescelta per le vacanze.

5) Il Bonus Vacanze è cedibile?

NO – non può essere ceduto a nessuno che non faccia parte dello stesso nucleo familiare; tale nucleo è desumibile dalla DSU presentata per l’ISEE e non sempre coincide con quella dell’anagrafe Comunale.

6) Il Bonus Vacanze deve essere già attivo al momento della prenotazione?

NO – è sufficiente che sia attivo al momento del pagamento del soggiorno, quindi in teoria si può richiedere il bonus anche durante la vacanza.

7) Che accade se il costo del soggiorno è inferiore al bonus disponibile?

Se il costo del soggiorno è inferiore all’importo del bonus, sia lo sconto sia la detrazione saranno ricalcolati in base al corrispettivo: saranno, cioè, rispettivamente pari all’80% e al 20% del costo del soggiorno. Eventuali somme residue non saranno più spendibili, in quanto il bonus deve essere speso in un’unica soluzione.

Esempio: se il soggiorno costa 300 e il bonus è di 500, si avrà diritto a 240 euro di sconto e 60 euro di detrazione; 200 andranno perdute.

8) Cosa deve fare la struttura ricettiva per accettare il bonus?

L’albergatore deve collegarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella propria area riservata, e nell’apposita sezione digitare i dati contenuti nel QR- Code; se il sistema riconoscerà l’esistenza del bonus l’esercente acquisirà un credito di imposta di pari importo, che potrà utilizzare o cedere ad un istituto di credito disponibile all’acquisto.

Al momento del pagamento il fornitore del servizio dovrà indicare, nella fattura o nel documento commerciale i dati fiscali di un componente del nucleo familiare, il prezzo complessivo del soggiorno e lo sconto applicato.

9) E’ possibile richiedere a rimborso il bonus in caso di pagamento anticipato e mancato soggiorno?

No – il bonus non può essere oggetto di rimborso in caso di mancata fruizione del soggiorno.

10) Per richiedere il bonus vacanze quali sono i primi passi da compiere?

Se si ha intenzione di approfittare del bonus occorre innanzitutto avere l’attestazione ISEE valida per il 2020; quindi occorre innanzitutto rivolgersi ad un CAF o se si ha dimestichezza, collegarsi al sito dell’INPS e richiedere l’attestazione in autonomia; nel frattempo, se non si possiede SPID è necessario richiedere la carta d’identità elettronica al Comune.

Studio commerciale e di consulenza del lavoro
dott. Fabio Mancini & Associati
via Maratona 5 -Termoli (CB)
tel. 0875/702563
fax 0875/709358

 
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